Anno VIII - Numero 1/2022
L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà
di Daniele Manacorda
1. Introduzione Il recente convegno organizzato da ICOM Italia su Copyright e licenze libere per la cultura nel web ha dato luogo ad una intensa discussione intorno a un utilissimo strumento, quello delle 100 Domande e risposte per musei, archivi e biblioteche, che sicuramente contribuirà ad aiutare i professionisti dei beni culturali a districarsi nella selva dei diritti di riproduzione [1]. Si tratta di un documento importante, anche perché ci fa misurare la distanza, che ancora oggi separa il nostro paese da alcune realtà straniere in materia di riuso delle immagini [2]. Su questo terreno l’Italia sconta un grave ritardo [3], ma fortunatamente la digitalizzazione del patrimonio culturale e il riuso delle sue immagini sono oggi di nuovo al centro di una discussione, che è uno dei frutti positivi della fase iniziale delle Riforme Franceschini [4]. Una fase che, per quanto riguarda il tema delle liberalizzazioni, sembra oggi bloccata dall’ostacolo posto dal limite del lucro e delle sue implicazioni. È quindi su questo punto che sarà utile concentrare l’attenzione.
2. Lucro/non lucro: una questione politica Nell’era di internet e del digitale la distinzione lucro/non lucro presenta aspetti molto contraddittori e - come sappiamo - ha impatti negativi innanzitutto sul sistema della ricerca e della diffusione della cultura, indicata dall’art. 9 della Costituzione [5]. Ma non sono certamente solo questi i settori che legittimamente aspirano a trarre beneficio dal libero riuso delle immagini del patrimonio di pubblico dominio. Per questo motivo la questione, che pur investe importanti aspetti sia giuridici che economici, è in primo luogo culturale e politica, perché investe il rapporto tra patrimonio, amministrazione pubblica e società nel suo insieme. Le richieste in favore di una piena liberalizzazione si fermano dunque davanti ad un impedimento di legge, presente nell’art. 108 del codice dei beni culturali. Se rispetto alle norme di legge, con l’aiuto dei giuristi, cerchiamo di capire storicamente l’origine e il contesto di una disposizione (de iure condito), quando si tratta di riflettere sul suo futuro (de iure condendo) tutti abbiamo diritto e dovere di intervenire con ragione e sentimento, e naturalmente con il rispetto per le varie posizioni in campo. Il problema, insomma, pur aggirandosi attraverso una selva di necessari tecnicismi, non è tecnico. E infatti richiede una soluzione politica. Ragionando in prospettiva, proviamo allora a riepilogare sinteticamente le motivazioni economiche, giuridiche e culturali, che supportano un pieno passaggio ad un regime di libero riuso [6]. Per quanto riguarda i motivi economici, vale innanzitutto l’osservazione che l’esazione di diritti di riproduzione delle immagini del patrimonio culturale pubblico privilegia la rendita patrimoniale rispetto all’investimento produttivo; questa scelta - assai poco opportuna se applicata al patrimonio pubblico - rinuncia quindi a creare lavoro e ricchezza e, di Aedon 1/2021, Manacorda, L’immagine del bene culturale pubblico http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/manacorda.htm[17/05/2021 15:48:35] conseguenza, al reddito fiscale che ne deriva. Non è infatti un caso se molti istituti culturali in tutto il mondo hanno deciso di rovesciare le procedure fondate sulla rendita, liberalizzando il mercato; anche perché la liberalizzazione ha un ritorno economico non trascurabile in termini di visibilità e attrattività [7]. L’esazione dei diritti attraverso l’istituto della concessione prevede inoltre un volume di costi universalmente riconosciuto come non proporzionale ai ricavi [8]: lo Stato spende ben più di quanto introita, sì che non è paradossale evocare il tanto paventato danno erariale quale principale prodotto generato da questa procedura così improvvida. L’argomento, dal sapore un po’ ideologico, che talvolta viene sollevato secondo il quale la liberalizzazione delle riproduzioni comporterebbe una privatizzazione dei profitti ed una socializzazione delle perdite (tutte da dimostrare al netto dei costi di gestione) non è quindi difendibile, perché, in virtù di quanto prima ricordato in termini di marketing, i benefici della liberalizzazione sono evidentemente reciproci. Si pensi inoltre che dal punto di vista della teoria economica, l’uso dell’immagine è per definizione, un uso “non rivale”, cioè offre lo straordinario vantaggio di garantirne simultaneamente il godimento a chiunque sia interessato in qualunque parte del mondo [9]. Qualsiasi canone o vincolo procedurale ed economico applicato all’uso della riproduzione di un bene pubblico [10], che ne mortifichi le possibilità di riutilizzo, produce pertanto una perdita consistente in termini di creatività sociale penalizzando la diffusione delle informazioni e impedendo in particolare al digitale di manifestare pienamente tutte le sue potenzialità. Per quanto riguarda i motivi giuridici l’articolo 108 del Codice notoriamente non distingue tra beni materiali e immateriali, e quindi tra uso “fisico” del bene (comprensibilmente oggetto di concessione, proprio per la natura “rivale” del suo utilizzo) e uso della sua riproduzione “immateriale”. Ma proprio a quest’ultima categoria appartengono le infinite possibili immagini di beni del patrimonio, che - come i versi di un poeta o le note di un testo musicale - se non più soggette al diritto d’autore, appartengono all’intera umanità. L’art. 108 del codice riconosce invece all’ente detentore del bene, in forza dei diritti reali di proprietà (in questo caso pubblica), il godimento di una sorta di improprio “diritto d’autore”, che si perpetua all’infinito sulle immagini di beni, i cui diritti d’autore, se mai ci fossero stati, sono palesemente scaduti da tempo anche immemorabile. La Convenzione di Faro, finalmente ratificata, è una policy alla quale d’ora in avanti dovranno ispirarsi le norme in materia e i relativi comportamenti da parte della pubblica amministrazione [11]. Le sue formulazioni vanno in direzione opposta allo spirito dell’art. 108 nel momento in cui riconoscono che “chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento” (art. 4) e impegnano le parti firmatarie “ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e ad utilizzarlo” anche “come fattore nello sviluppo economico durevole” (art. 8). La Convenzione apre quindi vere praterie per i nostri istituti culturali (musei, parchi, siti...), che più che “coltivare - come è stato scritto - l’illusione di ricavare utili sulle immagini [...] dovrebbero puntare ad essere il più possibile utili allo sviluppo complessivo della società” riaffermando le ragioni profonde della loro esistenza” [12]. È in tal senso che il passaggio dalla “cultura del libero accesso” alla componente materiale del patrimonio - che è stato uno dei traguardi che le ultime generazioni hanno perseguito con fatica ma anche con determinazione - alla “cultura del libero riuso” della sua componente immateriale - che è la sfida che abbiamo di fronte - incoraggia i processi di creatività e innovazione nell’ottica non di una rivendicazione, ma dell’attuazione della sussidiarietà orizzontale prevista dall’art. 118 della Costituzione. I vincoli imposti dalle norme ancora in vigore costituiscono pertanto una espropriazione dei diritti del cittadino: non si capisce davvero perché, se un bene è di pubblico dominio, tali non debbano esserne le sue immagini. 3. Decoro: una questione di libertà Nel dibattito sulle norme in questione intervengono anche ragioni di ordine culturale, desiderose di prevenire utilizzi poco decorosi delle immagini in base a prerogative di controllo “morale”, che appaiono francamente fuori tempo massimo (vero è che abbiamo dovuto aspettare il 2017 perché la censura sui film venisse definitivamente abrogata per legge! [13]). La tutela del decoro è “un concetto giuridico indeterminato” [14] e quindi assai scivoloso [15]. L’art. 20 del Codice Urbani parla genericamente del divieto di distruggere o danneggiare i beni culturali o di adibirli “ad usi non compatibili con il carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” [16]. Nel 1996 la Corte di Cassazione ha riconosciuto, ad esempio, degradante la destinazione di una parte del portico della Basilica di Aquileia a chiosco per la vendita di souvenirs [17]; oggi non so quale sarebbe la valutazione di quel fatto specifico (tuttora, a mio giudizio, evitabile); ma nessun dubbio che anche oggi considereremmo degradante l’uso di un ambiente storico come vano per lo stoccaggio dei rifiuti o di una parete affrescata per l’affissione di messaggi o di una statua marmorea come attaccapanni. Ma si parla pur sempre di beni materiali e di spazi architettonici. Sembra a me evidente che il testo di legge faccia infatti riferimento a usi di carattere degradante a danno di beni materiali mobili e di edifici e ambienti architettonici, e certamente non all’uso della loro componente immateriale. L’estensione del divieto alle loro rappresentazioni fotografiche è infatti del tutto illogico, perché, se riguarda non il bene ma il suo significato, dovrebbe investire anche le reinterpretazioni artistiche (dov’è il confine?) o qualunque altra forma di rielaborazione grafica che da quei beni tragga ispirazione, investendo quindi direttamente l’ambito della libertà di espressione. Aedon 1/2021, Manacorda, L’immagine del bene culturale pubblico http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/manacorda.htm[17/05/2021 15:48:35] Ciò non toglie che il tema venga a volte sollevato da due diverse angolazioni, che vanno al di là della conservazione fisica del bene (e quindi della tutela che la Costituzione assegna alla Repubblica tra i suoi principi fondamentali), e cioè quella della dignità e quella della autenticità del patrimonio culturale. Il tema della dignità del patrimonio tende a confondersi con la “destinazione culturale” del bene, prevista dall’art. 106, comma 1 del Codice Urbani, palesemente riferita all’uso materiale dei beni stessi (in armonia con il citato art. 20). Uso che viene poi pasticciatamente [18] confuso nei successivi artt. 107-108 anche con quello delle riproduzioni del bene, a sostegno della introduzione delle norme illiberali di cui in queste pagine si auspica il superamento. Su questa “destinazione culturale” si appuntano dunque le attenzioni di coloro che paventano un uso non consono al significato culturale del bene, che, tuttavia, essendo storicamente mutevole, difficilmente può essere regolamentato per legge. Ormai - come ben noto - è accettata, e anzi assurta alla gloria dei manuali di storia dell’arte, la dissacrazione della Gioconda operata nel 1919 da Marcel Duchamp con tanto di volgare didascalia, volgarissima per i tempi. Ma poiché noi siamo oggi ben più tolleranti (e ostentiamo tranquillamente nei luoghi pubblici, ad esempio, le opere di Maurizio Cattelan) non è quella la volgarità che ci offende, ma semmai quella connessa alla messa in relazione di beni culturali con espressioni della società attuale, che non rispondono ad alcune lodevoli aspirazioni della parte migliore della comunità del pianeta (pace, libertà, uguaglianza, non violenza, rispetto, fratellanza...). Lodevoli aspirazioni che si promuovono ovviamente attraverso le pratiche sociali della educazione, del dialogo, della diffusione della cultura, ma non certo attraverso il divieto di comportamenti (applicati a beni immateriali!), che rientrano nelle libertà del cittadino (nessuna legge per fortuna vieta l’ignoranza, il cattivo gusto, la volgarità, se non nei termini già previsti dal Codice penale). Il caso continuamente riproposto del Davide di Michelangelo, la cui immagine è stata adottata per promuovere il commercio delle armi, fa scuola [19]. L’Italia è uno dei maggiori fornitori di armi nel mercato mondiale: la cosa può essere moralmente opinabile, anche se il traffico avviene all’interno delle disposizioni di legge. Non si capisce se l’intervento del ministero della Cultura abbia mirato (brandendo la sua interpretazione degli artt. 20, 106, 120, 170..., che non parlano di immagini) ad impedire il misfatto comunicativo da parte di un operatore economico non italiano, e quindi in nome di una visione non universalistica del patrimonio culturale mondiale, oppure in nome di una impropria difesa del significato dell’opera d’arte. Qualcuno potrebbe certo sostenere che Davide è il simbolo positivo della vittoria del debole sul forte, anche se non necessariamente dell’oppresso sull’oppressore; ma anche che quel giovane e fiero pastorello ha appena ucciso il suo rivale tagliandogli la testa e portandola in trionfo... Detto questo, è ovvio che la volgarità (o peggio) dell’idea pubblicitaria si commenta da sé, ma occorre pur richiamare l’attenzione sugli aspetti grotteschi che ci attendono ogni qualvolta pensiamo di dover imporre una visione moralistica ai beni del patrimonio culturale. E ciò vale ancor più se lo facciamo per supportare una nostra eventuale debolezza nel negoziato sociale e nel libero confronto delle idee, affidandoci a norme giuridiche che, comprimendo spazi di libertà, creano in ultima analisi assai maggior danno di quanto non intendano evitarne. Non si vede inoltre perché questa rischiosa tutela della “destinazione culturale” del bene si debba applicare alle immagini del patrimonio materiale e non anche alle produzioni letterarie o musicali: contraffazioni goliardicamente opinabili (o peggio) delle une e delle altre circolano da sempre sotto varie forme nella storia, e potremo farcene un’idea non appena riapriranno gli stadi [20]. Oltre che gli usi “moralmente impropri” l’interpretazione moralistica vuole anche imporre (parliamo sempre di immagini) una forma di “controllo” “sull’originalità, sulla autenticità e sulla “veridicità” delle cose che costituiscono il patrimonio culturale” [21]. Personalmente ritengo che nessuno possa sentirsi depositario della cosiddetta “autenticità” di un bene culturale, pubblico o privato che sia, e delle sue riproduzioni, e tanto meno il suo detentore pro tempore si può ritenere investito del diritto/dovere di proteggere le sue rappresentazioni da usi sociali liberi non altrimenti vietati dalla legge. Questo atteggiamento da “custodi e vestali” del significato del bene (che rispecchia evidentemente il processo di sacralizzazione di cui il patrimonio culturale è stato vittima nell’ultima generazione [22]) è particolarmente diffuso tra gli addetti ai lavori e - quel che è più preoccupante - anche in alcuni settori della ricerca e della formazione universitaria, che si sentono investiti del compito di evitare la “banalizzazione” del patrimonio culturale per assicurarne “un uso corretto” [23]. Lodevolissima preoccupazione, che vorrebbe evitare che un’immagine del patrimonio culturale venga utilizzata nel mondo con il corredo di una datazione sbagliata o di una attribuzione non ancora timbrata dalla critica: una pretesa davvero stralunata, che, se applicata al patrimonio letterario, dovrebbe impedire la stampa e la diffusione, ad esempio, della Commedia di Dante senza il relativo apparato filologico. Dietro queste posizioni c’è un disarmante fraintendimento del ruolo delle competenze nella società contemporanea, probabilmente generato dai guasti che il loro attuale ridimensionamento produce sotto i nostri occhi, ma la cui difesa va assegnata a quello che è da sempre il compito degli intellettuali, che esplicano la loro funzione non chiedendo alla legge di impedire “usi distorti” dei dati, ma contribuendo attivamente al dibattito culturale, promuovendo la riflessione e la consapevolezza, svolgendo il loro ruolo storico di coscienza critica nella ricerca come nella didattica di tutti i livelli. Poiché parliamo di patrimonio storico e artistico (ma non dimentichiamo il paesaggio!) queste posizioni censorie verso il possibile utilizzo delle immagini non corrispondente a ciò che la comunità degli studiosi riterrebbe più consono (non si capisce in quale sede avvenga poi la verifica del criterio) sono apparentemente più presenti nella componente umanistica del mondo della cultura, che si illude di poter pretendere per sé quel diritto di occhiuto controllo e di veto su quello che il mondo vede pensa e fa che gli scienziati non si sognano di pretendere, ad esempio, per le corbellerie che si dicono nel campo della fisica o della biologia. Non esiste - per fortuna - nessuna norma che vieti ai terrapiattisti e ai novax di dire le loro stupidaggini. E vivaddio! La cultura italiana è perfettamente in grado di sostenere l’impatto di una Aedon 1/2021, Manacorda, L’immagine del bene culturale pubblico http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/manacorda.htm[17/05/2021 15:48:35] didascalia sbagliata in calce alla riproduzione di un quadro esposto in trattoria: sono ben altri i problemi di critica storica che possiamo liberamente affrontare nelle nostre accademie senza chiedere al mondo di aspettare le nostre decisioni e un grottesco “via libera” agli usi “concessi” del patrimonio di tutti. Il profondo dibattito di questi ultimi anni sullo statuto della copia e del falso [24] potrebbe renderci più cauti e più disposti ad accettare che usare le immagini del patrimonio culturale “a proprio piacimento” non è un abuso, mentre sarebbe (è) un sopruso impedirlo da parte di chicchessia. È evidente che la questione del decoro assume una diversa luce sul versante dei beni culturali che abbiano un valore anche religioso o sul versante di quello che chiamiamo il comune senso del pudore, entrambi tuttavia già tutelati dalla legge, sì da costituire - mi pare - l’eccezione che conferma la regola, da tenere quindi nella necessaria considerazione. Alla luce di quanto detto, mi sembrerebbe pacifico che il decoro di cui dobbiamo parlare riguardi non il significato del bene, su cui a nessuno può essere permesso di avanzare diritti esclusivi, ma la sua tutela, cioè la condizione fisica e ambientale della sua conservazione. 4. In attesa della politica Per quanto concerne gli aspetti sociali, culturali e politici della vicenda, è stato detto e ripetuto che la rivoluzione del digitale ha prodotto una società ormai radicalmente diversa da quella presunta dalle disposizioni di legge vigenti. Il digitale ha lo straordinario vantaggio di consentire modalità di fruizione, che già hanno imposto e tuttora impongono di rivedere i tradizionali paradigmi. Tra questi è quello della “rivalità del consumo”, scardinata dalla nuova realtà, che permette alle persone di non limitarsi a fruire dei contenuti culturali che vengono messi a loro disposizione, ma di crearne di nuovi, proprio grazie a questa circolazione di informazioni che produce circolazione di idee. I vincoli proprietari frapposti in tal caso dalla amministrazione pubblica all’uso che ciascuno intenda fare delle immagini del patrimonio culturale pongono quindi un evidente problema di libertà di espressione tutelata dall’art. 21 della Costituzione. Il tema è infatti così centrale, da essere costituzionalmente rilevante: oltre all’articolo 21, ricordo il 9 comma 1 (diffusione della cultura), il 33 (libertà di ricerca), il 41 (libertà di iniziativa economica), il 118 comma 4 (sussidiarietà), e qualcuno ha ritenuto di poter fare riferimento anche alla parità sociale tutelata dall’art. 3 [25]. Forse è per questo motivo che alle motivazioni di natura economica, giuridica, sociale, culturale più volte espresse dal mondo della cultura e delle professioni, come più in generale dall’opinione pubblica, non vengono date né dalla politica né dai vertici dell’Amministrazione risposte puntuali, che entrino nel merito e difendano con argomentazioni dialetticamente spendibili lo status quo normativo. La società si trova quindi davanti al ventre molle di una Amministrazione che, nel silenzio della politica, fa fatica ad assumersi responsabilità propositive e rischia in tal modo di collaborare ad allargare quel solco tra Amministrazione e società che è uno dei mali storici della nazione italiana. Eppure qualcosa si è mosso anche in Parlamento nella discussione sulla direttiva comunitaria sul diritto d’autore [26]. Il dibattito alla Camera dei Deputati, con le conseguenti audizioni, che traggono origine dalla riflessione sull’art. 14 della direttiva [27], ha mosso i primi passi ed ha intanto evidenziato due obiettivi “minimi”. Il primo, che il ministero potrebbe promuovere con una semplice circolare, intende concedere ai direttori dei singoli istituti culturali statali almeno la facoltà di rilasciare immagini con licenze aperte. Il secondo auspica un intervento sul codice che conceda almeno una libertà di panorama pudicamente definita “temperata”. C’è davvero da chiedersi come possiamo spiegare ai nostri figli o ai nostri allievi che esistono norme in Italia che impediscono l’uso delle immagini di beni culturali pubblici esposti sulla pubblica via [28]. Il nostro mondo è così malato da aver bisogno di appelli accorati per superare norme che neppure l’ancien régime avrebbe pensato di introdurre? Quanti artisti che hanno immortalato nei loro quadri, oggetto di libero commercio, i paesaggi d’Italia nei secoli passati si dovrebbero rivoltare nelle tombe? A questi obiettivi, davvero più che minimi, ma non per questo meno condivisibili, si è opportunamente proposto di aggiungere almeno quello della piena liberalizzazione delle immagini di beni archivistici e librari in pubblico dominio, considerato che il 99% delle riproduzioni in questo caso è destinato all’editoria prima ancora che al merchandising commerciale. In tal senso sembra a me una vera occasione perduta la scelta da parte della Fondazione, che gestisce ora gli Archivi fotografici Alinari per conto della Regione Toscana, di operare in continuità con la precedente e fallimentare gestione privata, che invece di restituire al pubblico le immagini del suo archivio storico per qualsiasi finalità, le tratta come semplici merci. Le foto Alinari, nate nel XIX secolo come forniture commerciali, hanno ovviamente perso da più di un secolo quello statuto per acquisire quello, assai più duraturo, di documento storico di altissimo pregio, che - acquisito al patrimonio pubblico - meriterebbe di essere gestito a pubblico beneficio [29]. Per quanto riguarda la circolazione delle immagini nella rete qualcuno teme il rischio di una “svendita” del patrimonio ai monopolisti del web. Ma è facile osservare che se tutti potranno liberamente godere di quelle immagini, nessuno potrà trarre vantaggi indebiti rivendendole a chi già potenzialmente le possiede, a meno che queste non siano a loro volta immagini tutelate dal diritto d’autore. Il libero riuso è uno dei cardini di quella “democrazia della cultura”, che può dare linfa nuova alle forme più varie di creatività presenti nella imprenditoria culturale e non solo, alla promozione del turismo di qualità e in definitiva alle manifestazioni più varie di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. L’illusione di rincorrere i giganti del web rischia di penalizzare una moltitudine di piccole realtà imprenditoriali, che potrebbero derivare una diffusa occasione di sviluppo dalla pratica del libero riuso delle immagini, che altro non è se non un’espressione diretta di quella libertà di rielaborare i contenuti culturali che il digitale appunto esalta. Uno Stato che si fa concorrente improprio dei giganti del web, e orienta e misura il suo atteggiamento in funzione di quegli interlocutori, perde di vista la società nel suo insieme, i cittadini d’Italia e del mondo. Aedon 1/2021, Manacorda, L’immagine del bene culturale pubblico http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/manacorda.htm[17/05/2021 15:48:35] 5. Vecchi paradossi e nuove opportunità La piena liberalizzazione delle immagini del patrimonio culturale pubblico, anche per uso commerciale, sarebbe dunque un intervento di semplice buon senso. Ad esso si oppone ancora la vitalità di un paradosso che investe il rapporto fra economia e cultura. Come sappiamo, alcune posizioni fortemente ideologiche tengono questi due mondi separati, come se fosse mai esistita nella storia dell’umanità una produzione culturale generata al di fuori di un ambito economico [30]. Queste posizioni sono il retaggio di un pensiero radicatosi nella seconda metà del Novecento, che pretende di contrapporre il valore simbolico dell’oggetto artistico o storico al suo valore economico. Un secondo paradosso deriva dal fatto che tali posizioni sono espresse da settori dell’opinione pubblica che esprime un tasso alto di erudizione e di competenze specialistiche, che rappresentavano mezzo secolo fa uno degli aspetti propulsivi del mondo della cultura, progressivamente sprofondati nella conservazione nostalgica di un tempo che fu, ma che non è mai esistito, e oggi sideralmente lontani dalla realtà e dalle sfide del XXI secolo. Queste visioni paventano le cosiddette mercificazioni, che divengono invece cosa buona se praticate per legge dalla mano pubblica. Ma gli usi commerciali non sono un sogno liberista, non sono una pretesa o una rivendicazione di qualche corporazione: sono un legittimo diritto civile e sociale! Un diritto, che di fatto toglie dal mercato quello che merce non può essere, perché è un patrimonio immateriale, come i versi di Dante e le note di Verdi. Se alle tante argomentazioni che da anni vengono avanzate non vengono date risposte, ma ci si trincera dietro la norma di legge vigente, restiamo dunque ancor più determinati a tenere alto il confronto delle idee, perché sempre più consapevoli che la battaglia per un uso veramente libero delle immagini del patrimonio pubblico è una battaglia di democrazia e di libertà. Riconosciamo con piacere che lo Stato in questi ultimi anni - anche attraverso le riforme e le ripetute prese di posizione del ministro Franceschini - si è aperto ad una visione più attuale del valore del patrimonio culturale riconoscendone anche il grande ruolo economico nel senso più ampio ed alto del termine. Eppure sul tema che stiamo dibattendo la politica nel suo insieme, forse perché condizionata dai paradossi cui ho fatto cenno, non sembra avere una sua visione propositiva e riformatrice, e quasi si accoda alla Amministrazione, che a sua volta attende un cenno dalla politica. In questo stallo la Amministrazione rischia di comportarsi come sempre, e cioè facendo quello che ha sempre fatto, anche se queste norme scostumate non sono poi tanto antiche (i primi canoni sull’uso commerciale risalgono alla legge Nasi del 1902 [31]). Penso che chi ha a cuore questa battaglia per la democrazia della cultura debba aiutare l’Amministrazione a prendere maggiore coscienza che una visione più aperta e liberale, in sintonia con gli orientamenti che si stanno affermando in Europa e nei paesi retti da istituzioni democratiche, avrebbe con sé la grande maggioranza della società civile con le sue associazioni, le sue professioni, i suoi istituti e il sale del mondo, che sono i suoi abitanti. Per questo motivo dobbiamo saper tenere aperto il dialogo e liberare le energie di rinnovamento, che sono presenti anche ai vertici dell’Amministrazione pubblica di ogni livello, statale regionale e locale. Evitiamo che gli amministratori del patrimonio si sentano assediati nella loro cittadella, aiutiamoli ad aprire le porte. Sappiamo ascoltare e dialogare per averli alleati in questa battaglia di libertà, che è al tempo stesso di salvaguardia del patrimonio, perché tende ad allargare la base delle sue alleanze [32], e nutre quella condivisione, che può offrire un sostegno importante alla ripresa culturale, sociale ed economica dell’Italia e dell’Europa tutta. Quell’espressione “su concessione del ministero per i Beni e le Attività culturali”, ossessivamente presente nelle didascalie delle immagini del patrimonio culturale pubblico riprodotte in libri o riviste di qualunque argomento o natura, per qualcuno può avere forse il sapore antico di un omaggio al sovrano, ma ai miei occhi non è che il fossile, purtroppo odioso, di una concezione chiusa e proprietaria del patrimonio, che fa a pugni con lo spirito delle democrazie occidentali. Il paradosso diventerà esplosivo quando dovessimo trovarci a scrivere “su concessione del ministero della Cultura”: un ossimoro (la cultura concessa!) che i padri del Risorgimento e i fondatori della Repubblica non ci potrebbero perdonare. Note [1] La Conferenza on line, a cura del Gruppo di Ricerca di ICOM Italia “Digital Cultural Heritage”, si è tenuta il 4 marzo 2021. Il testo rielabora le conclusioni che mi è stato richiesto di tenere in quella occasione, integrate per alcuni aspetti e corredate di un apparato di note necessariamente contenuto. [2] Informazioni più dettagliate in M. Modolo, Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid, Atti XV edizione Ravello Lab. L’Italia e l’Europa alla prova dell’emergenza. Un nuovo paradigma per la cultura (Ravello 15/17 ottobre 2010), in Territori della Cultura, 42, 2020, pagg. 210-217, in part. pagg. 212- 213. [3] È di queste settimane l’Appello comune agli Stati dell’Unione europea e agli istituti culturali per la liberalizzazione dell’uso delle immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio lanciato da Creative Commons Capitolo Italiano e sottoscritto da numerose associazioni culturali e professionali attive a livello sia nazionale che internazionale. [4] Mi riferisco in particolare alla parziale modifica apportata nel 2014 all’art. 108 del Codice Urbani dall’Art Bonus, che ha liberalizzato gli scatti fotografici nei luoghi della cultura ed è proseguito con l’estensione della norma anche ai beni conservati presso archivi e biblioteche pubbliche operata dalla legge 124/2017. [5] Si pensi, a titolo di esempio, al grottesco limite delle 2000 copie e 77 euro di prezzo di copertina risalente ai vecchi decreti Ronchey per opere non coperte dai diritti d’autore, o all’occhiuto e impossibile controllo dei siti web che ospitano banner Aedon 1/2021, Manacorda, L’immagine del bene culturale pubblico http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/manacorda.htm[17/05/2021 15:48:35] pubblicitari necessari a sostenerne il costo di gestione (Modolo, Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid, cit., pag. 211). [6] Ho espresso in modo più analitico le mie riserve sui tanti aspetti deleteri di quella disposizione di legge in D. Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, in Il capitale culturale, 2020, 21, pagg. 15-57. [7] È noto che negli ultimi anni le immagini dei beni in custodia presso un numero crescente di istituti culturali sono state rese liberamente scaricabili, anche ad altissima risoluzione, senza limiti al loro uso commerciale, anche in ragione dei ritorni pubblicitari e di promozione culturale che ne derivano, oltre che, e in primo luogo, per contribuire alla diffusione della cultura sotto ogni forma. Sul tema si veda la bibliografia proposta in Modolo, Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid, cit., note 12 e 13. [8] La situazione contabile in perdita è riconosciuta anche da chi apertamente difende ed anzi vorrebbe inasprire l’attuale regime impeditivo: cfr. A.L. Tarasco, Diritto e gestione del patrimonio culturale, Roma-Bari 2019, pag. 57, pag. 89: “Dalle concessioni d’uso gli istituti dotati di autonomia speciale ricavano una cifra non superiore al 3%”. La quota derivante dai diritti di riproduzione rappresenta una minima percentuale di questo 3% generato principalmente dalla concessione d’uso di spazi e di beni. Cfr. Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, cit., pag. 28-30. [9] Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, cit., pagg. 47-49. [10] A tal proposito sarebbe utile una modifica anche dell’articolo 38 del Codice Urbani, che impegni i proprietari di beni culturali restaurati con fondi pubblici a garantirne, oltre che la pubblica fruizione, anche la libera riproduzione. [11] L’atteggiamento futuro nei confronti della Convenzione è magistralmente indicato in M. Cammelli, La ratifica della Convenzione di Faro: un cammino da avviare, in Aedon, 2020, 3; e approfondito nello stesso fascicolo della Rivista da A. Gualdani, L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?, con particolare riferimento al dibattito sull’art. 4, lett. c) della Convenzione (“l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà”), la cui interpretazione va in senso opposto a quello paradossalmente liberticida sostenuto da una lettura, in termini di politically correct, del concetto di “altrui diritti e libertà”, o eventualmente sostenibile da chi vedesse la liberalizzazione delle immagini lesiva “dell’interesse pubblico”. [12] Modolo, Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid, cit., pag. 214. [13] D.lgs. 203/2017. [14] L. Casini, Riprodurre il patrimonio culturale? I “pieni” e i “vuoti” normativi, in Aedon, 2018, 3. [15] D. Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, cit., pag. 49. [16] Il tema è ripreso dall’art. 120 comma 2, che regolamenta le sponsorizzazioni “in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale” e dall’art. 170, che punisce con pene detentive e pecuniarie chi sottopone i beni culturali “ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”: si vedano in proposito i relativi commenti in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M. Cammelli, Bologna, 2004, pagg. 147-148 (A. Roccella), pagg. 467-471 (G. Piperata) e pagg. 673-675 (G. Pioletti). [17] G. Pioletti, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 674. [18] D. Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, cit., pagg. 29-31. [19] Ricordo anche le recenti, grottesche polemiche del Codacons sulla diffusione di immagini di soggetto sacro con il volto di Chiara Ferragni, che francamente si commentano da sé (https://codacons.it/tag/chiara-ferragni/). La mente va alla Morte della Vergine di Caravaggio (1601), che ebbe a modello, si disse, il corpo di una prostituta recuperato nel Tevere. [20] Questa impropria difesa del significato culturale del patrimonio si oppone anche agli usi connessi ad attività più o meno manifestamente economiche (si fa spesso l’esempio delle sfilate di moda): usi non solo leciti, ma semmai auspicabili per quanto possono contribuire ad una maggiore visibilità e fruizione sociale del patrimonio culturale e quindi ad una più consapevole partecipazione (regolamentata dalla parte ‘sana’ dell’art. 108, relativa ai canoni di concessione d’uso di beni e spazi). [21] Casini, Riprodurre il patrimonio culturale? I “pieni” e i “vuoti” normativi, cit., pag. 2. Agli istituti pubblici spetta semmai il compito di assicurare la qualità e quindi anche la veridicità dei dati del patrimonio esposti nei luoghi della cultura e delle relative immagini rilasciate in rete, perché ciascuno le rielabori liberamente producendo cultura e quindi economia. [22] A. Ricci, Attorno alla nuda pietra. Archeologia e città tra identità e progetto, Roma 2006. [23] A. Tumicelli, L’immagine del bene culturale, in Aedon, 2014, 1. [24] Sul tema si veda la vastissima bibliografia raccolta in La copia. Connoisseurship, storia del gusto e della conservazione, Atti del Convegno (Roma, 17-18 maggio 2007), (a cura di) C. Mazzarelli, San Casciano V.P., 2010. [25] Sul ruolo dell’art. 97 in questo contesto rinvio a quanto discusso in Manacorda, Il patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, cit., pagg. 17-19. [26] La Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (o Direttiva 2019/790) ha l’obiettivo di armonizzare in ambito comunitario il quadro normativo Aedon 1/2021, Manacorda, L’immagine del bene culturale pubblico http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/manacorda.htm[17/05/2021 15:48:35] del diritto d’autore in relazione allo sviluppo delle tecnologie digitali e in particolare di Internet. [27] Art. 14: “Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore”. La nozione di ‘arti visive’, specificamente sottolineata nel testo perché direttamente legata al concetto di autorialità, si presta naturalmente ad essere estesa alle immagini del patrimonio culturale nel suo insieme. [28] Manacorda, Patrimonio culturale, libertà, democrazia. Pensieri sparsi di un archeologo incompetente a proposito di Diritto e gestione del patrimonio culturale, cit., pagg. 41-44. Giorgio Resta cita in proposito un limpido pensiero di André Rouast risalente al lontano 1919: “Un paesaggio appartiene a tutti; ognuno può non soltanto contemplarlo liberamente, ma anche disegnarlo, fotografarlo e riprodurre il proprio disegno o negativo” (G. Resta, Il regime giuridico dell’immagine dei beni, in Treccani. Il Libro dell’anno 2013, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, pag. 17 ss., 5 marzo 2020). È triste constatare quali passi indietro abbiano fatto cento anni dopo le norme in materia, ma non certo la società cui sono imposte. [29] Sul tema si veda https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/1227/, che mette in luce le profonde contraddizioni di una scelta troppo affrettatamente effettuata. Si aggiunga che alle royalties richieste dalla Fondazione si affiancherebbero quelle eventualmente pretese dal ministero della Cultura per le immagini di edifici e opere di proprietà statale! [30] È utilissimo in tal senso il volume Economia e gestione dell’eredità culturale. Dizionario metodico essenziale, (a cura di) M. Montella, Padova, 2016. [31] Fino alla legge Nasi (legge 185/1902, art. 19) l’uso commerciale delle fotografie dei beni conservati nei pubblici musei era consentito, né tanto meno esisteva alcuna necessità di autorizzazione per la realizzazione di fotografie di esterni: vigeva cioè quella libertà di panorama temperata che il nostro Parlamento timidamente propone di reintrodurre come una importante conquista! [32] D. Manacorda - M. Montella, Per una riforma radicale del sistema di tutela e valorizzazione, in Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia tra conservazione e innovazione, Atti delle Giornate di studio Foggia (30 settembre e 22 novembre 2013), (a cura di) G. Volpe, Bari, 2014, pagg. 75-81; G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini, Novara, 2016.